La risposta secca: no, l'adulterio non è reato dal 1968
«Adulterio reato»: chi cerca queste due parole merita una risposta immediata, senza giri di frase. No: in Italia l'adulterio non è più reato dal dicembre 1968, quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 126, cancellò dall'ordinamento un delitto sopravvissuto a due codici penali e a quasi un secolo di storia unitaria.

Significa che oggi nessuno può essere denunciato, processato o condannato penalmente per aver tradito il coniuge. Niente carabinieri alla porta, niente fedina penale macchiata, niente aula di tribunale penale. Chi tradisce risponde semmai sul piano civile: separazione, addebito, conseguenze economiche. Un terreno serio, ma completamente diverso dal carcere.
Per capire quanto sarebbe surreale il contrario, basta un dato. Secondo l'Osservatorio sull'infedeltà 2025 di Gleeden, condotto con YouGov, circa 4 italiani su 10 dichiarano di aver tradito almeno una volta. Se l'adulterio fosse ancora un delitto, quasi metà del Paese avrebbe un precedente penale.
Ma la parte davvero interessante di questa storia non è la risposta. È il percorso che ci ha portati fin qui. Perché fino al 1968 l'adulterio era reato per la sola moglie: un marito poteva tradire quasi indisturbato, una moglie, per lo stesso identico gesto, rischiava il carcere. Pochi lo ricordano, e vale la pena raccontarlo bene.
Quando tradire era un crimine: ma solo per la moglie
Il codice penale del Regno d'Italia, già alla fine dell'Ottocento, puniva l'adulterio in modo asimmetrico. Il codice del 1930, entrato in vigore sotto il fascismo e rimasto in piedi anche nell'Italia repubblicana, perfezionò la disparità: la moglie adultera rischiava la reclusione fino a un anno, e se la relazione era stabile e continuativa la pena poteva arrivare a due anni. Stessa sorte per l'amante, che la legge chiamava «il correo dell'adultera».

E il marito? Per lui il tradimento occasionale non era reato. Diventava punibile solo il cosiddetto concubinato: tenere l'amante nella casa coniugale, oppure «notoriamente altrove». In pratica l'uomo doveva quasi ostentare la relazione perché scattasse la sanzione penale; alla donna bastava un singolo episodio, anche segretissimo.
C'era poi un dettaglio ancora più insidioso: il reato era perseguibile solo su querela del marito. La denuncia diventava così un'arma di ricatto domestico. Il marito tradito, o anche solo sospettoso, poteva tenere la moglie sotto scacco con la minaccia del processo, e magari ritirare la querela in cambio di silenzio e obbedienza.
«Mio padre raccontava di una donna del nostro paese, negli anni Cinquanta, portata in caserma dopo la querela del marito. Lui l'amante ce l'aveva da anni, lo sapevano tutti al bar. Ma la legge guardava solo lei.» — Giorgio, 63 anni, Salerno
La giustificazione ufficiale era la tutela dell'unità familiare e della certezza della paternità: il tradimento della moglie poteva introdurre in famiglia figli di un altro uomo, quello del marito no. Sulla stessa scia culturale, fino al 1981 l'ordinamento italiano ha conservato il delitto d'onore, che concedeva pene ridottissime a chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella sorprese in una relazione «illegittima». Un mondo giuridico che oggi sembra lontanissimo, ma che i lettori over 60 hanno visto con i propri occhi.
La sentenza n. 126 del 1968: il giorno in cui la Consulta disse basta
La cosa sorprendente è che quella norma non cadde subito con la Costituzione repubblicana. Sette anni prima, la stessa Corte Costituzionale aveva respinto una questione praticamente identica, giudicando la disparità tra marito e moglie giustificata dalle esigenze dell'unità familiare. Era ancora l'Italia in cui il capofamiglia decideva per tutti, e il diritto la fotografava fedelmente.

Nel 1968 il clima era cambiato. Con la sentenza n. 126, depositata a dicembre, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo il reato di adulterio della moglie per contrasto con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dalla Costituzione. Il ragionamento, riletto oggi, colpisce per la sua modernità: una legge che discrimina la moglie non protegge l'unità familiare, la ferisce. Quella disparità non era un presidio del matrimonio: era essa stessa un fattore di disgregazione.
L'anno successivo la Consulta completò l'opera, facendo cadere anche il concubinato del marito. Da quel momento il tradimento coniugale è uscito per sempre dal diritto penale italiano: nessuna legge lo ha mai reintrodotto, e nessuna proposta seria si è mai avvicinata a farlo.
Vale la pena fissare un punto che spesso sfugge: l'adulterio non fu cancellato perché la società lo considerasse ormai accettabile. Fu cancellato perché puniva in modo diseguale, colpendo un solo coniuge per un comportamento che poteva appartenere a entrambi. La Repubblica non ha «legalizzato» il tradimento: ha semplicemente smesso di usare il carcere per punirlo, e lo ha fatto in nome dell'eguaglianza.
Cosa resta oggi: la fedeltà è un dovere civile, non penale
Cancellato il reato, l'infedeltà non è affatto diventata irrilevante per il diritto. L'articolo 143 del Codice Civile elenca la fedeltà tra i doveri che nascono dal matrimonio, insieme all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. Tradire, quindi, resta la violazione di un obbligo giuridico: solo che le conseguenze si giocano davanti al giudice civile, non in un processo penale.

Lo strumento principale è l'addebito della separazione, previsto dall'articolo 151 del Codice Civile: il giudice può dichiarare che la fine del matrimonio è imputabile al coniuge che ha violato i doveri coniugali. Per chi subisce l'addebito le ricadute sono concrete, a partire dal terreno economico e successorio.
Attenzione, però: l'addebito non è automatico. La Cassazione, con l'ordinanza n. 1938 del 2026, ha ribadito che non basta provare il tradimento: serve il nesso causale, cioè la prova che sia stata proprio l'infedeltà a rendere intollerabile la convivenza. Se la coppia era già in crisi conclamata da anni, il tradimento arrivato dopo non genera addebito.
Nei casi più gravi si può arrivare al risarcimento del danno. Il riferimento è la sentenza della Cassazione n. 18853 del 2011: il coniuge tradito può ottenere un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, ma solo quando l'infedeltà ha leso diritti costituzionalmente protetti, come la salute o la dignità della persona. Si pensi a un tradimento consumato con modalità pubbliche e umilianti, che espone il coniuge alla derisione del suo ambiente. È l'eccezione per i casi estremi, non la regola.
Il contesto in cui tutto questo si muove è ampio: i dati ISTAT registrano 75.014 separazioni nel 2024. In molte di queste l'infedeltà entra come tema del conflitto, ma solo una parte minoritaria si chiude con un addebito, perché la strada probatoria è stretta e in salita.
«Ti denuncio per adulterio»: il sentito dire da smontare
«Quando ha scoperto tutto, mia moglie mi ha urlato che mi avrebbe denunciato per adulterio e che sarei finito in tribunale. Ho passato una settimana senza dormire. Poi il mio avvocato mi ha guardato e mi ha detto: guardi che non è reato dal 1968.» — Franco, 61 anni, Bari
La frase «ti denuncio per adulterio» sopravvive nelle liti di coppia, nei film, perfino in qualche trasmissione televisiva. Ma è giuridicamente vuota. Vediamo i luoghi comuni più diffusi, uno per uno.

- «Ti faccio denunciare»: una denuncia penale per tradimento non esiste. Nessuna procura aprirà mai un fascicolo per un'infedeltà coniugale in quanto tale.
- «L'amante rischia il processo»: il «correo dell'adultera» è sparito insieme al reato. L'amante non risponde penalmente di nulla per la relazione in sé.
- «Ti ho beccato in flagranza»: la flagranza esiste per i reati. Qui non c'è reato, quindi la parola non ha alcun senso tecnico, per quanto faccia scena.
- «Il giudice ti condannerà per il tradimento»: il giudice civile può addebitare la separazione o, in casi estremi, riconoscere un risarcimento. Non «condanna» nessuno in senso penale.
Perché il mito resiste? Un po' per memoria storica: chi oggi ha 60 o 70 anni è cresciuto quando l'adulterio era davvero un delitto, e certi riflessi linguistici restano. Un po' perché confondiamo il piano morale con quello penale: il tradimento ci sembra «criminale» e il linguaggio segue l'emozione. Chi pronuncia quella frase, in realtà, sta parlando d'altro: della separazione, dell'addebito, dei soldi, dei figli. Partite verissime, ma tutte civili.
Cosa è ancora reato attorno al tradimento
Se il tradimento in sé non è reato, molte condotte che gli girano intorno lo sono eccome. Ed è qui che si nasconde il paradosso più pericoloso: la caccia alle prove può trasformare il coniuge tradito da vittima a indagato. Le categorie a rischio sono queste.

- Spiare telefono, mail e social del coniuge: entrare in un account altrui senza permesso è un reato, anche tra marito e moglie, anche se la password è attaccata al frigorifero.
- Installare spyware o localizzatori GPS: il software nascosto nel cellulare o il tracker sotto l'auto del partner sono condotte penalmente rilevanti, non astuzie da investigatore fai-da-te.
- Intercettare conversazioni altrui: registrare una conversazione a cui si partecipa è un conto; captare di nascosto le telefonate tra il coniuge e un'altra persona è tutt'altro.
- Diffondere foto o video intimi: pubblicare o inoltrare immagini private del coniuge o dell'amante per vendetta è uno dei reati più gravi di questo elenco.
- Sfogarsi sui social facendo nomi: il post pubblico che espone il traditore o l'amante al pubblico ludibrio può integrare una diffamazione.
- Pedinamenti e assilli continui: appostamenti, decine di chiamate, minacce: la gelosia che diventa persecuzione entra nel penale.
Gli avvocati matrimonialisti lo ripetono a ogni primo colloquio: una prova ottenuta commettendo un reato rischia di ritorcersi contro chi la porta in giudizio, oltre a esporlo a una denuncia vera, questa volta fondata. Prima di improvvisarsi detective, conviene sempre parlare con un legale e costruire la strategia su binari leciti.
Conclusione
L'adulterio è reato in Italia? No, e non lo è da oltre mezzo secolo. La sentenza n. 126 del 1968 della Corte Costituzionale ha cancellato un delitto che puniva una sola persona nella coppia: la moglie. Non è un dettaglio da manuale, è il cuore della storia. Il nostro Paese ha smesso di punire il tradimento col carcere non per indulgenza, ma per eguaglianza.

Oggi la fedeltà resta un dovere del matrimonio scritto nell'articolo 143 del Codice Civile, e la sua violazione si paga, quando si paga, sul piano civile: l'addebito della separazione previsto dall'articolo 151, con il rigoroso nesso causale richiesto dalla Cassazione, e il risarcimento nei soli casi in cui il tradimento ferisce la dignità o la salute della persona.
Se qualcuno vi minaccia di «denunciarvi per adulterio», ora sapete cosa rispondere. E se siete voi la parte tradita, ricordate il paradosso finale: il tradimento non è reato, ma spiarlo, raccontarlo sui social con nomi e cognomi o vendicarlo può esserlo. La rabbia è comprensibile; farsi guidare da un avvocato, invece che dall'istinto, è quello che distingue una posizione forte da un guaio in più.

